Se, in seguito a un incidente, intendiamo agire per il risarcimento del danno subito, è bene tenere sempre presente il termine di prescrizione, ossia il termine ultimo entro cui la nostra richiesta deve essere avanzata; pena l’estinzione del nostro diritto al risarcimento.
L’art. 2947 del codice civile prevede una prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento del danno, decorrente dal giorno in cui il fatto, presupposto del danno, si è verificato e una prescrizione biennale, se il danno è prodotto dalla circolazione di veicoli di ogni specie; ma prevede anche una prescrizione più lunga, se il fatto è considerato dalla legge come reato. Uno stesso fatto, è evidente, può costituire il presupposto per un risarcimento in sede civile, ma anche rappresentare un reato punito in sede penale.
La regola generale, quindi, postula una prescrizione di massimo cinque o due anni; il termine può essere, però, “allungato” nell’ipotesi in cui il fatto costituisca reato. Naturalmente, questo accade solo allorché per l’illecito penale sia stabilita una prescrizione più lunga, in caso contrario trova applicazione il termine di prescrizione del diritto al risarcimento. Fondamentale è sottolineare che la prescrizione più favorevole si applica indipendentemente dalla promozione dell’azione penale, giacché il maggior termine prescrizionale è correlato all’astratta previsione dell’illecito come reato, non già alla condanna penale (così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 3865/2004).
Inoltre, sempre la Cassazione ha ritenuto che il citato disposto dell’art. 2947 del codice civile debba trovare applicazione nei confronti di chiunque abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo della persona direttamente offesa dal reato; si sostanzia, pertanto, in un allungamento del termine prescrizionale che va a beneficio di tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, da quell’episodio/reato abbiano subito un danno.
Autore: Avvocato Dott. Massimo Mira