La vicenda oggetto di analisi riguarda il proprietario di un terreno il cui accesso è possibile attraverso un sentiero con servitù di passaggio unicamente a piedi a carico di un terreno di terzi.
Per poter tagliare la folta vegetazione presente, al fine di evitare incendi, sarebbe necessario accedere con mezzi meccanici; accesso che, però, viene negato dal confinante, in quanto la servitù prevede l’accesso solo a piedi.
Ci si chiede se sia possibile modificare arbitrariamente le modalità di utilizzo della servitù di passaggio, in assenza, come in questo caso, di autorizzazione del titolare del fondo servente.
Ai sensi dell’art. 1064 del codice civile, il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne il passaggio; quindi, nel caso in cui si sia chiamati ad eseguire delle opere necessarie a conservare intatta la proprietà e, per fare ciò, si debba necessariamente gravare quella servitù dal passaggio di mezzi meccanici, in assenza di autorizzazione da parte del proprietario del fondo confinante, si dovrà agire legalmente.
Nello specifico, occorrerà inviare una raccomandata al proprietario, con la quale rappresentare che è necessario intervenire per ragioni di pubblica sicurezza al taglio della vegetazione, onde evitare possibili incendi, sul proprio fondo, il quale, per dimensioni, non può essere oggetto di manutenzione manuale, se non con l’utilizzo di mezzi meccanici.
Se non dovesse essere concessa l’autorizzazione al passaggio entro pochi giorni, l’unica strada sarebbe quella di adire il Tribunale competente (dove è sito il terreno), al fine di ottenere un provvedimento di urgenza, con il quale il Giudice ordini al proprietario del fondo servente di consentire, seppur temporaneamente, il richiesto passaggio.
Autore: Massimo Mira