Ipotizziamo di vivere in un condominio e di aver effettuato lavori che beneficiano del cosiddetto superbonus 110; ipotizziamo, poi, che all’interno del nostro condominio vi siano condòmini non in regola con il pagamento delle loro quote di spese condominiali. In questi casi, vi sono ripercussioni per il condominio? Come deve comportarsi l’amministratore rispetto alla quota del condòmino che non paga?
La questione è stata posta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha fornito definitiva risposta nella circolare n. 30/E.
Facciamo un passo indietro: la detrazione del 110%, il così detto superbonus, matura completamente quando sono eseguiti i lavori e quando è stato effettuato il relativo pagamento. Maturato il diritto alla detrazione, è possibile per il condòmino provvedere alla cessione del credito, ossia al trasferimento a terzi del credito corrispondente alla detrazione non ancora goduta (in sostanza, il condòmino spende euro 10.000, matura una detrazione di euro 11.000, che può essere ceduta a terzi).
La questione sottoposta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate è relativa alla possibilità, per un condòmino moroso, ossia che non paga le sue quote di spese condominiali relative ai lavori oggetto di superbonus, di cedere il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni a lui spettanti.
L’Agenzia delle Entrate parte dal seguente presupposto: l’amministratore di condominio deve comunicare all’Agenzia delle Entrate le cessioni dei crediti corrispondenti alle detrazioni esclusivamente per un ammontare proporzionato al rapporto tra quanto versato da ciascun condòmino entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa e quanto dovuto dal condòmino stesso.
Il credito che può essere ceduto deve corrispondere a una detrazione maturata; pertanto, non può esservi credito senza pagamento da parte del condòmino all’amministratore, in quanto la detrazione del 110% corrisponde alla somma versata dal condòmino all’amministratore medesimo.
Data questa premessa, la conclusione dell’Agenzia delle Entrate sul punto è stata la seguente: nel caso di condòmino moroso, l’amministratore non dovrà comunicare nessun dato riferito allo stesso, con la conseguenza che il condòmino, non avendo versato le quote condominiali, non avrà diritto ad alcuna detrazione.
Autore: Avv.to Dott. Massimo Mira