Ecco il Super ecobonus 110%

ll Decreto Rilancio, tra le misure fiscali a sostegno di imprese e cittadini, prevede il super ecobonus 110%. La possibilità di ottenerlo è scattata dal 1° luglio 2020. L’obiettivo, da una parte, è alleggerire i costi di ristrutturazione, adeguamento energetico e sismico dei proprietari di abitazioni; dall’altro favorire la ripartenza dei cantieri. Il 16 luglio la misura è stata confermata con la legge di conversione, che ha previsto l’estensione del super ecobonus 110% fino al 2022 anche per l’edilizia popolare, oltre a permettere ai contribuenti di fruire della misura per due abitazioni. La novità è di notevole portata: il bonus è valido sia per le seconde case, anche unifamiliari, che per le parti comuni degli edifici. Esclusi dalla possibilità di fruire dell’agevolazione, però, le categorie catastali A/1, ossia abitazioni di tipo signorile e A/8, abitazioni in ville. Le detrazioni riguardano le spese fatte dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Ecco, a seguire, gli interventi per cui si può beneficiare del super ecobonus 110%.

  • Isolamento termico. Secondo la norma, gli interventi devono riguardare oltre il 25% della superficie d’intonaco, con tetto di spesa massimo di 60.000 euro, riferita a ogni singola unità immobiliare. Riguardo all’isolamento termico delle singole unità immobiliari condominiali, un emendamento presentato ha previsto la distinzione tra i palazzi da due a otto unità per cui il tetto è di 40.000,00 euro, mentre per strutture uni o plurifamiliari con ingresso autonomo dall’esterno la soglia è fissata a 50.000,00 euro per ogni unità.
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali nelle parti comuni dei condomini. L’efficienza dei nuovi impianti deve essere almeno di classe A. Il tetto di spesa è fissato in 30.000,00 euro per ogni unità immobiliare.
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti a pompa di calore in abitazioni unifamiliari (quindi, non appartamenti in un condominio, ma case singole). Il tetto massimo è fissato in 30.000,00 euro.
    Il Decreto Rilancio prevede infine la possibilità di accedere al bonus anche per interventi di efficientamento energetico abbinati almeno a uno dei tre interventi precedentemente descritti. Per usufruire della detrazione al 110%, non basta, quindi, svolgere interventi come la sostituzione e posa di infissi, adottare schermature solari o sostituire impianti di climatizzazione con caldaie a condensazione con efficienza almeno di classe A, ma questi lavori devono essere svolti in congiunzione con quelli di cui ai tre punti precedenti.

Autore: Avv.to Dott. Massimo Mira