Materie prime: costi in aumento

L’aumento improvviso ed esponenziale del costo di alcune materie prime è un effetto, ormai tangibile, del lungo periodo di incertezza, anche economica, in cui viviamo a causa del Covid.
Si è rivolta al sottoscritto legale un’azienda che realizza manufatti ed arredi in legno. Il costo del legno è aumentato negli ultimi mesi del 30% circa. L’azienda ha in essere un accordo commerciale con una ditta fornitrice; sulla base di detto accordo, quest’ultima si impegna a fornire alla prima, periodicamente, un certo quantitativo di legname ad un prezzo fisso e predeterminato. Vi è qualche rischio alla luce della nuova situazione creatasi?
La questione va inquadrata nell’ambito dell’articolo 1467 c.c., secondo cui: “nei contratti a esecuzione continuata o periodica (…), se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto. (…) La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.
L’eccessiva onerosità che rileva ai presenti fini consiste in quella sensibile alterazione del rapporto fra le prestazioni dedotte in contratto, che determina uno squilibrio dei rispettivi valori e che sconvolge l’iniziale rapporto di equivalenza, incidendo, così, sul valore dell’una rispetto all’altra.  
In tali casi, il rischio sta nel fatto che il nostro ordinamento riconosce il diritto ad un’azione finalizzata a far dichiarare dal Giudice la risoluzione del contratto. Si badi, l’eccessiva onerosità sopravvenuta non produce alcun effetto automatico; la parte, la cui prestazione divenga eccessivamente onerosa, non è esonerata dall’adempimento, né è legittimata a sospendere l’esecuzione della prestazione, ma dovrà – per non incorrere in responsabilità contrattuale da inadempimento – agire per richiedere la risoluzione del contratto.
Il rimedio ha, pertanto, esclusivamente valore risolutorio: esso è, infatti, unicamente volto ad ottenere la risoluzione del contratto. Nulla vieta, d’altra parte, che il creditore della prestazione (ossia chi deve ricevere quella prestazione divenuta eccessivamente onerosa) possa “salvare” il contratto, offrendosi di modificare equamente le condizioni del contratto originario e ristabilendo l’equilibrio tra le due prestazioni. 

Autore: Avv.to Dott. Massimo Mira